Elezioni Consortili


Ai fini dell' elezione dei delegati, i consorziati sono raggruppati, ai sensi dei comma 5, 6 e 7 dell'art. 33 della L.R. 11/2003 per sezione di contribuenza ad ognuna delle quali è attribuito un numero di seggi pari, in percentuale al rapporto fra il carico contributivo complessivo sulla spesa gravante e il totale della contribuenza consortile, fino al limite massimo di un terzo dei Delegati da elegere. I delegati eventualmente non attribuiti ad una sezione perché eccedenti  il terzo dei delegati da eleggere, sono attribuiti alle altre sezioni con criterio proporzionale riferito al carico contributivo di ciascuno.

Alla prima sezione appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale ed il numero delle ditte consorziate.

Alla seconda sezione appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima sezione ed il numero totale delle ditte contribuenti del Consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima sezione.

Alla terza sezione appartengono i consorziati che non rientrano nelle prime due sezioni.

La contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti sono desunti dai ruoli dei contributi consortili relativi all'anno precedente a quello in cui vengono indette le elezioni.

Agli effetti delle precedenti disposizioni, per la individuazione del contributo, gravante sui singoli consorziati, si tiene conto del contributo complessivo al cui pagamento è tenuto il consorziato.

L'elezione del Consiglio dei delegati si svolge a scrutinio segreto, contemporaneamente e separatamente, sezione per sezione, su presentazione di una o di più liste concorrenti di candidati compresi negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.

Le liste dei candidati sono presentate e sottoscritte da un numero di consorziati non inferiore al 2% degli aventi diritto al voto della sezione, esclusi i candidati, e comunque da non meno di 100 sottoscrittori.

Le liste devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nell'ambito di ciascuna sezione.

Le liste devono essere consegnate in duplice copia entro e non oltre le ore 12 del decimo giorno anteriore alla data di convocazione dell'Assemblea ad un funzionario del Consorzio all'uopo delegato dal Presidente, che ne accuserà ricevuta restituendo una copia da lui firmata con l'indicazione del giorno e dell'ora di ricezione previa verifica dei requisiti richiesti per l'elettorato attivo e passivo dei candidati.

I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista. Qualora più liste contengono uguali firme di candidati e/o presentatori, ha efficacia la firma posta sulla lista pervenuta anteriormente, considerandosi come non apposta la firma sulla lista successivamente presentata.

Le determinazioni a firma del Presidente debitamente motivate in ordine all'accettazione delle liste nonché alla eliminazione delle firme ricorrenti in più di una lista saranno comunicate, anteriormente alla data di svolgimento  delle elezioni, al primo dei firmatari presentatori della lista.

Le liste accettate saranno dal Consorzio distintamente trascritte, secondo l'ordine di presentazione, sulle schede predisposte per le votazioni, rispettando altresì l'ordine con cui i candidati risultano nelle singole liste.

In testa a ciascuna lista sarà stampata una casella e, a fianco a ciascuno dei nomi candidati indicati nella lista, sarà stampata una casella di minori dimensioni per l'espressione del voto di preferenza da esprimersi sino al numero del massimo dei seggi.   

Ogni sezione elegge un numero di Delegati, sul totale dei Delegati da eleggere, percentualmente pari al rapporto fra la contribuenza della singola sezione e la contribuenza consortile totale, così come previsto dal precedente comma.

Qualora per una o più sezioni non venga presentata alcuna lista, gli elettori di detta sezione potranno votare per ogni avente diritto al voto appartenente alla stessa sezione.

A tal fine sulle schede verranno tracciate in ogni caso tante righe quanti sono i Consiglieri da eleggere nella sezione, sulle quali l'elettore potrà scrivere i nomi dei candidati prescelti.

Per votare i candidati che figurano in una lista va apposto un segno sulla casella stampata in testa alla lista medesima, restando salva la facoltà di esprimere un numero di preferenze pari al numero dei candidati nella lista.

L'elettore può altresì votare solo singoli candidati della stessa lista senza votare la lista apponendo un segno nelle relative caselle, stampate a fianco dei nominativi medesimi.

Non può votarsi, a pena di nullità della scheda, un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere e non possono votarsi liste o candidati di liste diverse.

Qualora, scaduto il termine di presentazione, risultino consegnate una o più liste contenenti un numero di candidati aventi diritto al voto inferiore al numero degli eleggibili in quella sezione, tale liste potranno essere integrate dagli stessi proponenti, entro le ore 12 del quinto giorno anteriore alla data di convocazione dell'Assemblea.

Le norme contenute nei commi 16, 17 e 18 del presente articolo dovranno essere riportate in calce alle schede.

Nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, risultano eletti per ogni sezione coloro che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di parità risulterà eletto colui che è gravato da maggiore contribuenza. E' ammessa una sola preferenza.

Per ciascuna sezione il numero dei Consiglieri da assegnare ad ogni lista sarà pari alla percentuale dei voti ottenuti dalla lista escludendo la parte frazionaria del quoziente.

Gli ulteriori seggi risultanti dai resti saranno attribuiti alle liste che abbiano ottenuto i maggiori resti e, in caso di parità, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Saranno eletti all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.

In caso di parità di voti preferenziali è eletto il candidato iscritto a ruolo per maggior contribuenza.

Non possono essere votate più liste o candidati di liste diverse.